Il Decreto Anticipi, D.L. n. 145/2023 del 18 ottobre coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023 n. 191, ha introdotto l’art. 13-ter che riguarda la Disciplina delle locazioni per finalità turistiche. ( Prevenzione Incendi )
Ecco cosa richiede l’articolo 7 del Decreto Anticipi per le prescrizioni di sicurezza.
“Le unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. almeno da 6 Kg o Litri e almeno per le Classi 13A + 89B ( + F per oli combustibili )
L’estintore è da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.
In ogni caso, è da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.”
La legge entra in vigore definitivamente dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di entrata in funzione della Banca Dati Nazionale e del portale per l’assegnazione del CIN.
Quale estintore scegliere per le case vacanze?
Per ottemperare al nuovo obbligo ti suggerisco quindi un estintore portatile idrico a schiuma con capacità di 6 litri.
Il modello deve rispettare la normativa EN3-7 ed essere omologato secondo il DM 07/01/05. ( almeno 13A + 89B + F )
Un estintore deve essere omologato per classi di fuoco di tipo A, oltre che di tipo B, oltre tipo F per Oli combustibili.